Cannabis, tra referendum e proposta di legge: il punto

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Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, il referendum per la legalizzazione della cannabis in Italia ha superando il traguardo delle 500mila firme. Il successo della campagna, però, è messo a serio repentaglio dai meccanismi della burocrazia e, in particolare, dai ritardi da parte dei Comuni nella certificazione delle firme.

Al primo ottobre, come riporta un articolo dell’edizione online de Il Fatto Quotidiano, i comuni maggiormente in ritardo nell’espletamento delle formalità erano Napoli, Palermo e Venezia mentre Bologna aveva già provveduto a rimediare, con tanto di sottoscrizione da parte del primo cittadino del capoluogo emiliano. I promotori della campagna avevano minacciato nuove diffide, mettendo nel mirino soprattutto le amministrazione più lente, ossia Roma e Torino.

L’iter del referendum e delle proposte di legge

Al 30 settembre, come ha fatto sapere a suo tempo il comitato del referendum, mancavano quasi centomila certificati, dei quali più di 40.000 solo a Roma. Dietro la capitale c’erano Torino (14.078), Napoli (8.019), Palermo (3.825), Parma (2.706), Cagliari (2.201), Catania (1.960) e Venezia (1.410). Ragion per cui, i promotori della raccolta di adesioni. Le diffide e le sollecitazioni sembrano aver smosso le amministrazioni comunali, tant’è che il quesito referendario sembra avviato ad essere sottoposto al vaglio di ammissibilità (l’ultima data utile è il 31 ottobre).

Nel frattempo, però, è all’esame della Commissione Giustizia anche una proposta di legge dello stesso tenore: depenalizzare le condotte, oggi ritenute illecite, relative alla produzione ed alla detenzione di sostanze stupefacenti coltivabili (cannabis e funghi).

La compresenza di una proposta di referendum e di una proposta di legge rappresenta, potenzialmente, un’arma a doppio taglio per i promotori della legalizzazione della cannabis. Entrambe, infatti, perseguono lo stesso obiettivo: modificare le disposizioni contenute all’interno del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. 309/1990); le proposte, in alcuni punti, collimano ma il problema principale è rappresentato dalle tempistiche. Per legge, infatti, il referendum può svolgersi solo in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno; nel caso in cui le proposte di legge dovessero essere approvate prima di questo termine, il referendum abrogativo diventerebbe inutile.

La situazione attuale

In attesa di un eventuale riassetto normativo, al momento la legge italiana considera stupefacenti tutte le sostanze derivate dalla cannabis, in particolare marijuana e hashish, così come altri tipi di prodotti naturali (i funghi). In altre parole, la normativa mette sullo stesso piano gli stupefacenti naturali e quelli di sintesi.

Da alcuni anni, però, esiste uno ‘spiraglio’ normativo, rappresentato dalla Legge n. 242 del 2016, entrata in vigore l’anno successivo. Il testo (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”) ha reso legale la coltivazione della canapa sativa L., individuando precisi ambiti di trasformazione e lavorazione della materia prima. In particolare, è possibile utilizzare la pianta a scopi cosmetici o alimentari, nella bioedilizia e per la produzione di fibre, cippato e canapulo.

Per quanto riguarda l’uso alimentare, il Ministero della Salute ha individuato i limiti massimi di THC (il principio attivo che scatena gli effetti psicotropi dei derivati della cannabis) consentiti negli alimenti a base di canapa sativa. I prodotti che rispettano tale limitazione (2 mg/kg per i semi, 5 mg/kg per l’olio) sono ufficiosamente definiti ‘light’ e possono essere liberamente commercializzati. I canali di acquisto, ovviamente, devono essere trasparenti è certificati: è possibile rivolgersi ad e-commerce specializzati come Prodotti Cannabis oppure ai negozi fisici di settore. In ogni caso, è consigliabile tutelarsi al momento dell’acquisto, affidandosi a rivenditori autorizzati ed in possesso delle necessarie autorizzazioni.