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Montefiascone, nulle le multe della Polizia Locale fatte all’imbocco di via Paoletti

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Le molte multe che in questi giorni stanno effettuando i membri della Polizia Locale di Montefiascone sull’innesto della strada per la frazione Paoletti, sulla statale Cassia, con autovelox su macchina non adeguatamente segnala, parzialmente nascosta, senza lampeggianti accesi e parzialmente coperta agli automobilisti che transitano sulla Cassia in direzione Montefiascone Viterbo, sono nulle (quindi da contestare e non pagare).
A determinarlo non sono voci di piazza o di qualche presunto esperto ma l’art. 142, comma 6 bis del Codice della Strada in cui si legge: “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa”.

Nel caso in questione, come da accertamenti fatti, non c’è alcun cartello di preavviso ed altri dispositivi come l’art. 142 C.d.S. prescrive.

A questo articolo del Codice della Strada si aggiunge una sentenza della Corte di cassazione, la quale afferma che l’articolo 142 “va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito delle visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rivelazione della velocità effettuata tramite postazione”.   

In parole più semplici si può dire che oltre alla presenza dei cartelli, gli autovelox devono essere perfettamente visibili, senza risultare nascosti da siepi o artefici. Nel momento in cui questi apparecchi risultano non visibili, la relativa multa è nulla.

L’articolo 142 del C.d.S. spiega anche che gli apparecchi autovelox devono essere segnalati con degli appositi cartelli; quindi la segnalazione è sempre obbligatoria sia nel caso di apparecchi fissi che nel caso degli apparecchi mobili. Più specificatamente i cartelli devono indicare se l’apparecchio segnalato è fisso oppure mobile, lo stesso cartello, può essere fisso, e quindi installato in modo permanente oppure temporaneo, per essere tolto nel momento in cui sarà tolto anche l’autovelox mobile. L’articolo in questione stabilisce anche la distanza tra l’autovelox ed il rispettivo cartello segnaletico: “dove si viaggia a velocità sostenute, la distanza minima sarà di 250 metri; nelle strade urbane dove si viaggia sotto i 50 kmetri orari, dovrebbe essere sufficiente la distanza di 80 metri. Lungo il tratto della statale Cassia, sulla quale insite il luogo dell’attuale rilevamento di velocità non esiste alcun segnale, né a carattere permanente, né a carattere provvisorio, come richiesto dal codice della strada; l’apparecchiatura non è visibile ed è nelle immediate vicinanze della macchina rilevatrice della velocità; la macchina non ha segnali luminosi accesi che ne indichino la presenza. Tutti coloro che, prima di oggi, hanno subito multe in tal luogo posso impugnarle e non pagarle, in forza di quanto stabilito nel suddetto articolo 142 del C.d.S.

                                                                                                                           Pietro Brigliozzi

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