VITERBO – La giunta comunale di Viterbo ha sancito, tramite delibera votata all’unanimità, di confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2015, e confermate anche per l’anno 2016 e 2017, per la componente IMU dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che di seguito vengono elencate a mero scopo conoscitivo:
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Fattispecie |
Aliquote |
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Abitazione principale e relative pertinenze (per le unità immobiliari di categoria A1, A8, A,9) |
Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze pari a quella prevista per l’anno 2014 |
4,1 per mille |
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Altri immobili CATEGORIE A e B |
Aliquota ordinaria pari all’aliquota prevista per l’anno 2014 (1,03 %) maggiorata di 0,03 punti percentuali |
10,6 per mille |
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Altri immobili CATEGORIE C e D e Aree Fabbricabili |
Aliquota ordinaria pari all’aliquota prevista per l’anno 2014 0,96%) maggiorata di 0,03 punti percentuali |
9,9 per mille |
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Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (per le unità immobiliari di categoria A1, A8, A,9) |
Aliquota agevolata, pari all’aliquota prevista per l’abitazione principale per l’anno 2014, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale unità immobiliare per effetto dell’art. 13 del regolamento comunale relativo all’imposta municipale propria è considerata direttamente adibita ad abitazione principale. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; |
4,1 per mille |
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Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (per le unità immobiliari di categoria A1, A8, A,9) |
Aliquota agevolata, pari all’aliquota prevista per l’abitazione principale per l’anno 2014, per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
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4,1 per mille |
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Soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dal comma 3, dell’art. 2, della legge 9/12/1998, n. 431 |
Aliquota agevolata pari all’aliquota ordinaria, sopra indicata, diminuita di 0,05 punti percentuali in favore dei soggetti passivi IMU che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dal comma 3, dell‘art. 2, della legge 9/12/1998, n. 431; |
10,1 per mille |
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Soggetti passivi che abbiano locato immobili a titolo di abitazione principale, per un periodo non inferiore a otto anni, secondo le disposizioni di cui all’art. 9, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, a seguito di negozi obbligatori (come contratti di vendita preliminari e/o definitivi) con efficacia reale differita |
Aliquota agevolata a favore dei soggetti passivi IMU che abbiano locato immobili a titolo di abitazione principale, per un periodo non inferiore a otto anni, secondo le disposizioni di cui all’art. 9, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, a seguito di negozi obbligatori (come contratti di vendita preliminari e/o definitivi) con efficacia reale differita; |
3 per mille |
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Detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l’imposta, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliare (limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto assimilate all’abitazione principale per effetto della norma regolamentare. |
€ 200,00 |
Delibera altresì di confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote deliberate per l’anno 2015, e confermate anche per l’anno 2016 e 2017, per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), che di seguito vengono elencate a mero scopo conoscitivo:
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Descrizione aliquota |
Aliquota TASI |
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Unità immobiliari destinate ad abitazione principale dei possessori, e relative pertinenze, (di categorie catastali A1, A/8 e A/9) |
zero |
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Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ai sensi del vigente regolamento TASI (di categorie catastali A1, A/8 e A/9) |
zero |
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Unità immobiliari concesse in locazione, anche a soggetti che le utilizzano come abitazione principale |
zero |
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Altre unità immobiliari, anche se tenute a disposizione |
zero |
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Fabbricati rurali strumentali |
zero |
3) di confermare anche per l’anno 2018 le medesime tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni previste per l’anno d’imposta 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 31/07/2015, con cui veniva approvato il bilancio annuale di previsione per lo stesso anno, e confermate anche per gli anni d’imposta 2016 e 2017;
4) di confermare anche per l’anno 2018 le medesime tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche previste per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 31/07/2015, con cui veniva approvato il bilancio annuale di previsione per lo stesso anno, e confermate anche per gli anni 2016 e 2017.