CAMBIATI I MUSICANTI…

Rave Party

Per capire la legittimità costituzionale di un atto parlamentare non c’è bisogno di essere dei laureati, dei giuristi, degli esperti giureconsulti: basta leggere la Costituzione, che continuiamo senza enfasi a ritenere la più bella del mondo proprio perché accanto a chi scriveva l’articolato c’era una Commissione di una ventina di linguisti che la rendevano, correggendone sintassi e grammatica, semplice e comprensibile.

Articolo 76 – Cost.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Articolo 77 – Cost.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Decreto legge del 31.10 2022 n°162 “ Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Ora esercitando una semplicissima e ridotta quantità del quoziente intellettivo di ciascuno, appare di tutta evidenza che l’art.76 che prescrive oggetti definiti, sia stato violato dal solito sistema omnibus, che mette insieme benefici penitenziari, obblighi vaccinali e raduni illegali.

Ma ancora più evidente è la violazione dell’art.77 della Costituzione che prevede il potere legislativo del Governo soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza, mentre le materie scompostamente assemblate, non presentano né l’una nell’altra.

Dell’irrigidimento sui benefici penitenziari se ne è già parlato all’interno di una riforma complessiva che poi è stata assunta; il rientro in servizio, anticipato di un paio di mesi, dei medici no-vax più che supplire ad un disagio ne ha creato molto di più, tra polemiche e rancori; sui raduni illegali, se riferiti ai rave party,si è intervenuti ad accordi di sgombero già fatti e quindi senza l’urgenza e la necessità di ordine pubblico, la materia è di competenza delle Camere e non del governo.

Insomma un esordio disastroso che suona malissimo soprattutto per le ambizioni di buon governo che Giorgia Meloni si è accreditate, e che spingono a dire che l’andazzo è sempre quello del solito malcostume del potere esecutivo che schiaccia e scaccia il legislativo e pone a tutti, anche alla Meloni, il problema di un futuro Presidenzialismo che rafforzando ancora di più l’azione esecutiva del governo, non ci mette al riparo né da spinte autoritarie disequilibranti i poteri costituzionali, ne da pasticci giuridico legislativi di cui faremmo tutti volentieri a meno.

Intanto la Presidente del Consiglio metta mano al suo Ufficio Legale, chè a spasso ci sono tanti ottimi giuristi.

Francesco Chiucchiurlotto