Tarquinia, danneggiati gli autovelox installati sulla Litoranea 45

Autovelox

Il Codacons ha inviato una istanza alla Provincia di Viterbo, alla Polizia Municipale di Tarquinia e alla Procura della Repubblica di Civitavecchia segnalando il danneggiamento degli autovelox installati sulla Litoranea 45.

L’associazione ha infatti ricevuto segnalazioni aventi ad oggetto il danneggiamento dei soft box degli impianti di rilevamento della velocità posti lungo l’arteria, che negli anni hanno garantito la riduzione degli incidenti e migliorato la sicurezza stradale. 

“Tale condotta, oltre a pregiudicare il funzionamento dei dispositivi installati rendendoli totalmente inservibili al loro scopo, costituisce condotta penalmente rilevante – scrive il Codacons nell’istanza – Ed invero, l’art. 635 c.p., al comma 2, n. 1, punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la condotta di chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili alcune determinate tipologie di edifici, o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625 c.p.

L’art. 625 c.p., che contempla le circostanze aggravanti, al comma 1, n. 7 prevede un aumento di pena per il caso in cui il fatto sia “commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”.

Il Codacons ha dunque chiesto alla Provincia di Viterbo, al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, di provvedere alla immediata rimessa in pristino dei soft box e dei relativi apparati di rilevamento della velocità.

Alla Procura di voler prontamente intervenire in relazione alla suesposta vicenda, utilizzando ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari e valutare profili di responsabilità e fattispecie penalmente rilevanti a carico di tutti coloro che, saranno ritenuti responsabili per il reato di danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. 1 c.p. con l’aggravante ex art 625 n.7 e tutte le fattispecie penali che venissero individuate dalle S.V. chiedendo l’esercizio dell’azione penale.