Denigra via social il Sindaco di Bassano in Teverina Romoli, condannato per diffamazione

Alessandro Romoli

In un gruppo Facebook, G.T. aveva mosso accuse gravissime e del tutto infondate -secondo quanto accertato dal Giudice di prime cure- nei confronti del primo cittadino, Alessandro Romoli, che ha deciso quindi di querelarlo e costituirsi parte civile al processo. 

La vicenda risale al febbraio 2017, quando sulla pagina Facebook Gruppo dei Fantasmi del Borgo abbandonato di Bassano in Teverina, G. T. ha pubblicato un post in cui apostrofava gravemente il sindaco Alessandro Romoli e l’assessore Stefano Abati come “mafiosi, definiva “colluso” un “amico fedele” del primo cittadino e lo accusava di aver commesso gesti intimidatori nei propri confronti. 

Affermazioni gravi e infamanti se riferite a chiunque, ma che lo sono senza dubbio molto di più se rivolte senza fondamento alcuno nei confronti di amministratori pubblici e rappresentanti delle istituzioni. Proprio per ristabilire la propria onorabilità personale e politica, considerando anche il fatto che queste vessazioni venivano perpetrate da anni, il sindaco di Bassano Alessandro Romoli ha esposto querela nei confronti di G. T. e si è costituito parte civileassistito dall’avvocato Giuseppe Puri. 

Nel processo che ne è seguito, la giudice Silvia Mattei ha riconosciuto G. T. responsabile del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) in quanto, si legge nella sentenza, “talune espressioni contenute nel post in questione hanno un contenuto che travalica la ordinaria e consentita critica politica, per assumere una valenza francamente diffamatoria

Non solo. La giudice Mattei ha riconosciuto anche l’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 595 c.p. per il fatto che il post infamante sia stato pubblicato su Facebook, una piattaforma di divulgazione che può essere anche più efficace pervasiva della stampa stessa. 

 G. T. è stato così condannato al pagamento di 3mila euro di multa e delle spese processuali, al risarcimento di 3mila euro di danni a Romoli e alla refusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile pari a 1800 euro. La giudice inoltre “ha ritenuto di non riconoscere la sospensione condizionale della pena, apparendo evidente dai plurimi precedenti specifici, che non è possibile formulare una prognosi positiva sulla futura astensione dal commettere delitti”. 

 Soddisfatto per l’esito della sentenza il sindaco Alessandro Romoli, che per tutta la durata della vicenda giudiziaria si è detto fiducioso nel lavoro della magistratura al fine di ristabilire lonorabilità personale e quella delle istituzioni che rappresenta.