Vademecum sulla formazione continua degli avvocati per il 2022: come acquisire i crediti necessari?

Lavoro Ufficio

Il 2022 rientra tra gli anni esclusi dal triennio in cui è necessario ottenere i crediti formativi obbligatori. Così è stato deciso dal Consiglio Nazionale Forense nella delibera n. 513 del 17 dicembre 2021. Le altre novità introdotte riguardano le modalità di formazione a distanza che resta valida e anzi incentivata.

Ecco un piccolo vademecum che aiuta a ripercorrere il contenuto della delibera e le decisioni prese dal CNF sulla formazione continua per avvocati.

Cosa stabilisce la delibera CNF n. 513 del 17 dicembre 2021?

Dicembre 2021 è stato il mese in cui il Consiglio Nazionale Forense ha ufficializzato che l’anno 2022 sarà incluso nel triennio in cui non è necessario ottenere i crediti formativi obbligatori per l’Albo. Questa decisione era stata presa precedentemente per fronteggiare la pandemia da Covid-19 e i disagi che anche l’organizzazione della formazione ha subito. Dunque, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, non va conteggiato nel triennio di ottenimento dei crediti obbligatori. Nella pratica, questa delibera si traduce nel fatto che i professionisti non devono seguire l’obbligo di conseguimento dei 60 CF nel triennio e dei 15 annui nel 2022.

La delibera ha introdotto anche alcune novità sulla modalità FAD. In principio infatti si poteva effettuare solo il 40% dei crediti totali con modalità di formazione a distanza. Con la delibera invece, questo tetto massimo decade e anzi vengono caldamente consigliate le modalità a distanza per non favorire la crescita dei contagi da Covid. Sì quindi a modalità mista (parte online e parte in presenza), on demand (videolezioni registrate da poter seguire in qualsiasi momento) oppure completamente online con lezioni live del docente.

Qual è il numero esatto di crediti da conseguire e come sono ripartiti

I crediti obbligatori da conseguire per tutti gli iscritti all’Albo sono 60. Sono però da ripartire su tre anni con l’obbligo di ottenerne almeno 15 all’anno. Questi gli obiettivi per i professionisti che il CNF ha stabilito nell’art.12 del Regolamento per la formazione continua del CNF.

Inoltre, è specificato che di questi 60 crediti, 9 (tre per ogni anno) devono riguardare le materie relative all’ambito professionale di riferimento.

In che modo i professionisti possono acquisire i crediti necessari?

Sono molte le attività a cui gli avvocati possono partecipare per conseguire i crediti utili per completare la formazione continua. Si tratta di convegni, workshop e seminari oppure sono considerate valide anche le partecipazioni a commissioni, gruppi di lavoro o incontri organizzati dal CNF.

Ovviamente, sono idonei anche i corsi di specializzazione e i master, erogati da università, enti privati oppure da Business School e School of Management. La raccomandazione è quella di verificare che l’ente che eroga il master e il corso siano stati autorizzati e quindi siano riconosciuti dal CNF.

Il vantaggio dei corsi di formazione è che la maggior parte delle università o delle scuole di specializzazione mette a disposizione l’opportunità di seguire anche solo alcuni dei moduli che compongono il master. Facciamo un esempio pratico.

Prendiamo in considerazione il master in giurista d’impresa organizzato dalla Business School MELIUSform. Il programma è suddiviso in 14 moduli di cui 6 trattano argomenti validi per la formazione continua degli avvocati e sono:

Modulo “Societario e Governance” (10 CF)

Modulo “Intellectual Property” (12 CF)

Modulo “Contrattualistica d’Impresa” (8 CF)

Modulo “Bilancio per Giuristi” (12 CF)

Modulo “Compliance Aziendale” (16 CF)

Modulo “Diritto del Lavoro” (12 CF)

Le attività sono erogate anche online e in più se si sceglie di seguirli tutti e 6 si conseguiranno 70 crediti formativi completando così la quota di crediti minima richiesta dal CNF per il triennio. Il vantaggio di questa tipologia di corsi è che sono stati pensati e strutturati proprio tenendo conto delle esigenze dei professionisti perché vengono erogati in formula weekend e hanno una durata di 8 mesi su 216 ore.

In cosa incorre un professionista che non completa la formazione?

Se entro la fine del triennio formativo non si raggiunge la quota minima di 60 CF, tutti gli iscritti all’Albo possono incorrere in una sanzione. Il CNF non ha però espressamente indicato quale, sarà poi compito degli organi disciplinari di individuare in base alla gravità dell’infrazione la sanzione più adeguata.

L’autocertificazione per dimostrare di aver completato la formazione

Come attestato che certifichi l’avvenuta formazione dei professionisti basterà fornire un’autocertificazione. Molti ordini degli avvocati, come quello di Treviso, mettono a disposizione sul proprio sito un’autocertificazione ufficiale da scaricare.