Monterosi: TAR del Lazio ha accolto il ricorso di Alberico Boccolini per la Presidenza Consiglio Comunale

Con sentenza n. 14142/2020, pubblicata il 30.12.2020, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto da Alberico Boccolini, rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Santoro del Foro di Viterbo, con conseguente riacquisizione da parte del ricorrente del proprio ruolo di Presidente del Consiglio del Comune di Monterosi e, dunque, con conseguente ripristino della posizione giuridica lesa.

Il giudice amministrativo, in particolare, ha annullato la delibera del Consiglio Comunale di Monterosi del giorno 25.06.2020, con la quale il Consiglio Comunale, a maggioranza, aveva espresso la propria sfiducia verso il Presidente Alberico Boccolini, comportante la revoca con immediata decadenza, annullando anche il provvedimento con il quale era stata eletta la nuova Presidente del Consiglio Comunale.

Alla base di tale decisione, l’accusa rivolta al Boccolini di esser venuto meno all’imparzialità richiesta dal suo ruolo istituzionale per aver espresso il proprio voto sfavorevole all’aumento IMU e la propria astensione sul voto circa il bilancio di previsione, in occasione della seduta consiliare del 20.4.2020; per aver espresso e continuato ad esprimere tramite stampa e canali sociali, durissimi attacchi, non solo politici, e giudizi su tutta l’amministrazione comunale, mettendo in atto una campagna mediatica denigratoria con rischio per la stabilità dell’esecutivo ed, infine, aver sollevato, in occasione della seduta consiliare del 12.5.2020, una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 53 del Regolamento senza permettere la discussione ed il voto sulla stessa e senza aver consentito ai consiglieri di votare su una mozione dagli stessi promossa.

Nella sentenza dapprima il Tar ricostruisce la figura del Presidente del Consiglio Comunale, ricordando che “secondo la pacifica giurisprudenza, nell’Ordinamento degli Enti Locali il Presidente del Consiglio Comunale è organo di garanzia, preposto a tutelare l’ordinato svolgimento dei lavori dell’Assemblea e la corretta dinamica del dibattito consiliare, con particolare riguardo alla dialettica tra maggioranza e minoranza, che pertanto lo qualifica come un organo super partes. Proprio per presidiare l’effettività e la pienezza nell’assolvimento di tale delicato ruolo, una volta eletto, il Presidente del Consiglio Comunale è sottratto al mero rapporto fiduciario con l’Assemblea elettiva, con la conseguenza che non può essere revocato per una valutazione di ordine politico, ma solo per ragioni legate alla violazione del ruolo di neutralità che egli è chiamato a garantire”.

Continua il giudice spiegando che “laddove si riconoscesse la possibilità di una revoca o di una sfiducia di tipo “politico” del Presidente, quest’ultimo non potrebbe che essere soggetto alla maggioranza, con grave vulnus delle sue funzioni di “regolatore” dei lavori dell’Assemblea, quindi di tutela di tutti i suoi componenti, sia di maggioranza che di minoranza”.

Analizzando poi i fatti addebitati al Boccolini, il TAR ha ritenuto che, “per una parte, i rilievi sollevati a carico del ricorrente da parte del Consiglio Comunale sono insussistenti in fatto (non essendo dimostrata la pretesa “campagna mediatica” contro l’Amministrazione); per altra parte, non sono espressivi di alcuna violazione dei doveri inerenti lo svolgimento della funzione di indirizzo e di governo del funzionamento dell’organo, vertendosi in ordine a scelte inerenti il libero esercizio del mandato elettorale (con riferimento alla votazione sul bilancio e sull’aumento delle tariffe IMU e sulle connesse critiche espresse in un’unica occasione in sede giornalistica), oppure a problematiche interpretative del Regolamento sul funzionamento del Consiglio che non eccedono il perimetro istituzionale dei compiti del Presidente del Consiglio Comunale (con riferimento alla questione della mancata sottoposizione della questione pregiudiziale)”.
Di qui l’annullamento delle deliberazioni e la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite per euro 2000 oltre accessori.
La sentenza è consultabile da chiunque all’URL https://www.giustizia-amministrativa.it/dcsnprr   inserendo anno (2020) e numero (14142) del provvedimento.