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COMINCIARE DALL’ART.49 DELLA COSTITUZIONE

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Senato della Repubblica III legislatura: disegno di legge n°124 d’iniziativa del Senatore Sturzo comunicato alla Presidenza il 16 settembre 1958: Disposizioni riguardanti i partiti politici ed i candidati alle elezioni politiche e amministrative.

Questo è il titolo della proposta che il Senatore Luigi Sturzo, (già Prosindaco di Caltagirone, Vice Presidente dell’ANCI dal 1904, fondatore del Partito Popolare, Padre della Patria Antifascista, coscienza critica dell’Italia postbellica) formulò su due capisaldi costituzionali: l’art.49 “ Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” e l’art. 67 “ Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”

La ratio della proposta era contrastare l’incipiente partitocrazia, una delle tre “malebestie che Sturzo indica come mali endemici della democrazia italiana, unitamente allo statalismo ed all’abuso del denaro pubblico, nell’aspetto specifico del finanziamento segreto ed incontrollato dei partiti e dei candidati.

La proposta è di una semplicità disarmante: dare ai partiti, allora come oggi mere associazioni di fatto, una personalità giuridica attraverso il deposito dello statuto alla cancelleria del tribunale civile del luogo in cui hanno sede legale (art.1) ed ogni anno presentare alla stessa il rendiconto delle entrate e delle uscite (art.2).

Altra regolamentazione davanti al tribunale sono le rendicontazioni delle spese elettorali dei candidati (art.6).

Non sfugga, per la semplicità dell’enunciazione, la portata rivoluzionaria di tale legge: la pubblicizzazione della vita finanziaria di un partito ne rende esplicite e certe le risorse e ne sottopone direttamente ai rigori della legge ordinaria ogni violazione e malversazione, sia su istanza privata che d’ufficio.

Dice Sturzo nella relazione di accompagnamento: “Non ho previsto il caso che lo statuto dei partiti contenga disposizioni non consone al metodo democratico prescritto dalla Costituzione, perché manca fino ad oggi, una definizione che possa giuridicamente fare stato per ciò che precisa il metodo democratico e quali possano essere gli effetti legali di una violazione od omissione” rimandando ad una futura discussione la definizione di tale aspetto che attiene alla democrazia esterna ed interna dei partiti.

Ebbene tutto ciò oggi non solo si può ma si deve fare, dopo le numerose proposte presentate nelle scorse legislature e regolarmente insabbiate in modo trasversale, perché gratta gratta la superficie perbenista di tutti i partiti, nessuno ha voglia di cambiare per essere richiamato ope legis al rispetto delle regole, anche se sono le proprie.

Quindi due punti fondamentali: trasparenza e rigore nel finanziamento e nella spesa dei partiti e della politica (il recente caso dei vitalizi ne può essere esempio); regole interne che abbiano altrettanta trasparenza e rigore, e che assicurino innanzitutto agli iscritti quel metodo democratico richiamato dalla Costituzione.

Si teme che ci siano ricorsi a valanga alla magistratura ordinaria per violazioni della legge? Sicuramente in sede di prima applicazione il rischio c’ è; ma molto dipende da come la norma sarà scritta e soprattutto dalla volontà di rendere la politica finalmente alla portata dei cittadini e non di cacicchi, comitati d’affari, potentati locali.

E’ una occasione, forse l’ultima,  per far aumentare la partecipazione, la rappresentanza, i votanti, ed in buona sostanza salvare la nostra stremata democrazia.

Chissà se Elly Schlein in questa ”estate militante” ha previsto di occuparsi dell’Art.49 della Costituzione e di applicarlo in modo unilaterale al PD? Un aggancio identitario con Luigi Sturzo sarebbe poi eccezionalmente proficuo ed opportuno.

Francesco Chiucchiurlotto

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