Farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione: caratteristiche e differenze

Farmacia

Da alcuni anni sono attive anche in Italia le farmacie online, e-commerce specializzati associati a farmacie o parafarmacie fisiche in possesso di partita IVA e autorizzazione ministeriale. Le farmacie ‘digitali’ non possono commercializzare gli stessi prodotti delle farmacie o parafarmacie fisiche; tramite e-commerce come, ad esempio, Antifarmaciaorlandi.it, è possibile acquistare soltanto farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione. È opinione comune che queste due definizioni servano ad identificare la stessa tipologia di prodotto farmaceutico; in realtà, non è esattamente così: esistono alcune sottili differenze che contraddistinguono i SOP (farmaci Senza Obbligo di Prescrizione) dagli OTC (acronimo di “Over the Counter”, ossia farmaci da banco). Di seguito, vediamo quali sono.

Medicinali non soggetti a prescrizione

La definizione di medicinale non soggetto a prescrizione medica è contenuta nell’articolo 96 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ovvero il provvedimento di “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”.

Il dispositivo stabilisce che “I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94”. In base a quanto disposto dall’articolo 88, si può desumere che i farmaci che non richiedono la prescrizione medica presentano le seguenti caratteristiche:

  • non rappresentano un pericolo per la salute “direttamente o indirettamente, anche  in  condizioni normali di utilizzazione”;
  • non comportano un pericolo per la salute anche se “utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto”;
  • non “contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini”.

Inoltre, questo genere di farmaco non prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione” in quanto non ricadono nella disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Rientrano tra i medicinali che non richiedono prescrizione anche i farmaci il cui utilizzo non è limitato “a taluni medici o a taluni ambienti” come, ad esempio, le strutture ospedaliere e i centri specialistici (articoli 92 – 94 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219).

Analogie e differenze tra SOP e OTC

Sia i farmaci ‘da banco’ che ‘senza obbligo di prescrizione’ rientrano nella definizione di cui sopra; come spiega l’AIFA, si tratta di medicinali per automedicazione acquistabili senza la ricetta sottoscritta dal medico curante o da uno specialista. Dal punto di vista medico e pratico, ciò implica che vengono utilizzati per il trattamento di disturbi di lieve entità che non hanno carattere cronico o patologico.

La normativa di riferimento stabilisce, a tal proposito, che “il farmacista può dare consigli al cliente”; di norma, lo stesso medico di base può fornire indicazioni a riguardo qualora il paziente richieda un consulto circa l’utilizzo di un farmaco per il quale non è richiesta la prescrizione. Questo genere di medicinali, infatti, non sono del tutto privi di effetti collaterali ed è bene, in ogni caso, consultare il parere di un esperto prima di assumerli.

Detto ciò, qual è la reale differenza tra farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione? La risposta è semplice: solo i medicinali OTC possono essere oggetto di pubblicità, mentre per i farmaci SOP è vietata.

Inoltre, il Decreto Legislativo 24 aprile 2006 stabilisce che “se il medicinale e’ classificato nella classe c-bis di cui all’articolo  8,  comma  10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”, ovvero rientra nel novero dei “farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla  pubblicita’ al pubblico (OTC)” deve riportare la dicitura di “medicinale di automedicazione” e può essere acquistato dal paziente anche in modalità self service. I farmaci SOP (una categoria esistente solo in Italia), devono essere contrassegnati dalla dicitura di “medicinale non soggetto a prescrizione medica